Essere puntuali

mercoledì 31 ottobre 2007

Legge Regionale sul Commercio

Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico

Art. 1
Modifiche all’art. 3 della L.R. 25/2006

1. All’art. 3 della L.R. 25/2006 è aggiunto dopo il comma 9 il seguente comma:
9 bis I comuni possono derogare dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo per 41 giornate domenicali o festive più le giornate di chiusura previste dal comma 3.
2. Al comma 5 dell’art. 3 della L.R. 25/2006, le parole "di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 114/1998", sono sostituite dalle parole "di cui all’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 114/1998".

Art. 2
Integrazioni all'art. 10 della L.R. 62/1999

1. All'art. 10 della L.R. 9 agosto 1999, n. 62 (Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 114/1998) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
6 bis. Le previsioni e le limitazioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi specializzati del settore non alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998 qualora coesistano le seguenti condizioni:
a) sono relativi ad esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia relativo alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio, fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq;
b) si collocano in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale;
c) si riferiscono ad attività aventi un bacino di vendita di livello regionale, derivante dall'unicità e dall'ampiezza dell'offerta proposta;
d) si perfezioni un "accordo di programma", o altro istituto equivalente, con il Comune competente che, in tale ipotesi, rilascia direttamente l'autorizzazione commerciale;
e) garantiscono fin dall'apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, l'assunzione di dipendenti, con impegno a trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro di almeno il 70% degli assunti.

Art. 3
Modifiche all'art. 79 della L.R. 34/2007

2. All'art. 79 della L.R. 1.10.2007, n. 34 recante: Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture, dopo le parole "il programma PRUSST" sono inserite le parole "e l'accordo di programma".

Art. 4
Entrata in vigore

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n° 81/5 del 23.10.2007, ha approvato la presente legge.

L’Aquila, 24 ottobre 2007 IL PRESIDENTE

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